Come partecipare alle aste fallimentari

Pubblicato il da Ilenia A.

Illustriamo come si procede all'acquisizione di beni derivanti da fallimenti mediante la partecipazione alle aste giudiziarie.

Cos'è un'asta fallimentare

Un'asta fallimentare, o giudiziaria, è lo strumento attraverso il quale si pone in vendita in maniera coattiva un determinato bene mobile o immobile. Tale vendita diviene necessaria qualora una società o altro si trovino in condizioni di debito tali da non riuscire più a far fronte ai pagamenti.

Di tale vendita ne trarranno beneficio da una parte il creditore, che riceverà il compenso spettante in relazione alla prestazione fruiita dal debitore, dall'altra l'acquirente del bene, che potrà subentrare come titolare di diritti sul bene del debitore.

Come partecipare

La pubblicazione delle aste relative ai fallimenti viene divulgata su portali online (Astegiudiziarie.it, Astagiudiziaria.com, Fallimenti.it) e su vari quotidiani, con un anticipo di 45 giorni rispetto alla data stabilita per l'asta. Tutti possono partecipare alle vendite ad esclusione del debitore.

La normativa vigente, all'art. 570 e seguenti e all'art. 576 e seguenti del Codice di Procedura Civile, prevede due tipologie di vendita: senza incanto oppure con incanto.

La vendita senza incanto prevede la conoscenza del prezzo di partenza dell'asta, stabilito sulla base di una perizia effettuata da uno specialista del settore e incaricato dal tribunale. Tutti coloro che vogliono parteciparvi devono, entro una data prestabilita, consegnare alla cancelleria del tribunale una busta chiusa attestante la propria offerta, non inferiore alla base di partenza. Oltre a tale somma, dovrà essere indicato anche il metodo di pagamento e la struttura temporale dei versamenti (unica soluzione, due versamenti ogni 3 mesi e così via). Passato il termine prestabilito, il giudice valuterà le offerte sulla base dei dati forniti e deciderà l'assegnazione o meno del bene in relazione all'offerta più vantaggiosa.

La vendita con incanto prevede un prezzo base di partenza, come per la vendita precedentemente analizzata, ma l'offerta viene fatta in una data prestabilita direttamente di fronte al giudice e agli altri possibili acquirenti, con offerte al rialzo (viene stabilito il minimo importo di offerta che andrà ad aggiungersi alla base di partenza). Dopo tre minuti dall'ultima offerta, senza alcun rilancio, il bene è aggiudicato provvisoriamente; la titolarità definitiva del bene la si avrà solo dopo dieci giorni e senza che nessuno depositi in cancelleria un rilancio superiore a un sesto dell'ultima offerta.

Ulteriore informazione riguarda la cauzione che bisogna versare qualora decidessimo di prender parte ad un'asta. Nella vendita senza incanto, il valore della cauzione deve essere pari, o comunque non inferiore, ad un decimo dell'offerta proposta e che andrà insieme alla busta depositato nella cancelleria dei tribunali. Nella vendita con incanto invece viene stabilita dal giudice e non può essere superiore a un decimo rispetto alla base di partenza.

Il tribunale di Ventimiglia, Liguria, Italia. | Source | Date 2008-03
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